Art. 4

Art. 4

In vigore dal 13 dic 1999
Le autorizzazioni d'importazione possono essere presentate alla Commissione a decorrere dal 20 dicembre 1999 alle 10.00, ora di Bruxelles. Le autorizzazioni d'importazione hanno validità di nove mesi a decorrere dalla data di rilascio e comunque solo a partire dal 1o gennaio 2000 e non oltre il 31 dicembre 2000. Sulle autorizzazioni rilasciate prima del 1o gennaio 2000, le autorità nazionali competenti dovranno specificare nell'area 13 (indicazioni supplementari): "La presente autorizzazione è valida dal 1o gennaio 2000". Tuttavia, su richiesta dell'importatore, le autorità nazionali competenti sono autorizzate a prorogare di tre mesi, ma comunque non oltre il 31 marzo 2001, la validità delle licenze il cui grado di utilizzazione è almeno del 50 % al momento della domanda di proroga. Le autorizzazioni d'importazione saranno concesse dalle autorità competenti degli Stati membri, previa notifica della decisione della Commissione, a condizione che l'operatore interessato possa dimostrare l'esistenza di un contratto e, fatto salvo il disposto dell', certifichi mediante dichiarazione scritta di non avere già beneficiato all'interno della Comunità, per la categoria e per il paese interessati, di un'autorizzazione d'importazione rilasciata in esecuzione del presente regolamento.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2629:oj#art-4