Art. 3

Art. 3

In vigore dal 13 dic 1999
Un importatore che abbia utilizzato una licenza per almeno il 50 % del quantitativo attribuitogli a norma del presente regolamento può presentare, per la stessa categoria e lo stesso paese d'origine, una nuova domanda di licenza per quantitativi non superiori ai massimali indicati in allegato, sempreché nel contingente rimangano quantitativi disponibili.
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