Art. 2

Art. 2

In vigore dal 13 dic 1999
I contingenti di cui all' e agli allegati III B e IV del regolamento (CE) n. 517/94 sono assegnati in base all'ordine cronologico in cui la Commissione riceve le notifiche degli Stati membri relative alle domande dei singoli operatori per quantitativi che non devono superare i massimali fissati, per ogni operatore, nell'allegato al presente regolamento, secondo il principio "chi arriva per primo ha la precedenza". Tuttavia, detti massimali non si applicano agli operatori che, al momento della loro prima domanda a titolo del 2000 per ciascuna categoria e per ciascun paese terzo, possono dimostrare alle autorità nazionali competenti, in base alle licenze d'importazione concesse loro per il 1999, di avere effettivamente importato dallo stesso paese terzo quantitativi superiori ai massimali stabiliti per la medesima categoria. Il quantitativo che le autorità competenti possono autorizzate per questi operatori non dovrà superare, nei limiti dei quantitativi disponibili, quello effettivamente importato nel 1999 dallo stesso paese terzo e per la stessa categoria.
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