Art. 4

Art. 4

In vigore dal 10 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 43 del 19.2.1992, pag. 16. (4) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 11. (5) GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13. (6) GU L 225 del 6.9.1996, pag. 3. ALLEGATO Bilancio di approvvigionamento della Guiana in prodotti destinati all'alimentazione animale >SPAZIO PER TABELLA>
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