Art. 4
In vigore dal 10 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o gennaio 2000.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 10 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 356 del 24.12.1991, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 43 del 19.2.1992, pag. 16.
(4) GU L 163 del 29.6.1999, pag. 11.
(5) GU L 15 del 22.1.1992, pag. 13.
(6) GU L 225 del 6.9.1996, pag. 3.
ALLEGATO
Bilancio di approvvigionamento della Guiana in prodotti destinati all'alimentazione animale
>SPAZIO PER TABELLA>
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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