Art. 1

Art. 1

In vigore dal 10 dic 1999
In applicazione dell', paragrafi 1 e 2 del regolamento (CEE) n. 3763/91, nell'allegato del presente regolamento sono precisati, per quanto concerne i prodotti di cui ai codici NC 2309 90 31, 2309 90 33, 2309 90 41, 2309 90 43, 2309 90 51 e 2309 90 53 utilizzati nell'alimentazione degli animali, i quantitativi previsionali di approvvigionamento che fruiscono dell'esenzione dal prelievo all'importazione o dell'aiuto comunitario.
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