Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 292 del 15.11.1996, pag. 12. (2) GU L 155 del 22.6.1999, pag. 29. (3) GU L 281 del 4.11.1999, pag. 3.
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