Art. 2
In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
(4) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.
ALLEGATO
al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala
>SPAZIO PER TABELLA>
NB:
Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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