Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18. (3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7. (4) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16. ALLEGATO al regolamento della Commissione, del 9 dicembre 1999, che fissa le restituzioni applicabili all'esportazione dei cereali, delle farine, delle semole e dei semolini di frumento o di segala >SPAZIO PER TABELLA> NB: Le zone sono quelle definite dal regolamento (CEE) n. 2145/92 della Commissione (GU L 214 del 30.7.1992, pag. 20) modificato.
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