Art. 2
In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il 10 dicembre 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 21.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 18.
(3) GU L 147 del 30.6.1995, pag. 7.
(4) GU L 313 del 21.11.1998, pag. 16.
(5) GU L 201 del 31.7.1999, pag. 27.
(6) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 77.
Storico versioni
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