Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 206 del 16.8.1996, pag. 4. (2) GU L 260 del 23.9.1997, pag. 11.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2604:oj#art-2