Art. 8

Art. 8

In vigore dal 9 dic 1999
Le disposizioni del titolo IV del regolamento (CE) n. 1257/1999 si applicano ai nuovi aiuti, ai sensi dell', lettera c), del regolamento (CE) n. 659/1999, a decorrere dal 1o gennaio 2000. CAPO V Disposizioni finali
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