Art. 6

Art. 6

In vigore dal 9 dic 1999
Sono considerate ammissibili al sostegno del FEAOG, sezione garanzia solo le spese il cui importo è stato effettivamente pagato ai singoli beneficiari di una misura di sostegno allo sviluppo dopo la data del 31 dicembre 1999 e dopo la data di presentazione, o di comunicazione, alla Commissione del pertinente piano di sviluppo rurale, o di eventuali modificazioni di tale piano. La più tardiva di queste due date costituisce il termine a decorrere dal quale le spese sono considerate ammissibili. Tuttavia, le spese per la valutazione ex ante possono essere considerate ammissibili ai fini del sostegno, a norma dell'articolo 40 del regolamento (CE) n. 1750/1999 della Commissione(14), se sono state versate dopo il 31 luglio 1999.
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