Art. 2

Art. 2

In vigore dal 9 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore l'11 dicembre 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 9 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 137 del 28.5.1997, pag. 10. (2) GU L 17 del 22.1.1999, pag. 22.
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