Art. 1

Art. 1

In vigore dal 9 dic 1999
1. Ogni domanda di titolo di importazione presentata dal 1o al 5 dicembre 1999 per le carni bovine di qualità pregiata, fresche, refrigerate o congelate di cui all', lettera f), del regolamento (CE) n. 936/97, è soddisfatta integralmente. 2. Conformemente all'articolo 5 del regolamento (CE) n. 936/97, nei primi cinque giorni del mese di gennaio 2000 possono essere presentate domande di titoli per 5909,384 t.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2600:oj#art-1