Art. 2
In vigore dal 8 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, l' 8 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 275 del 26.10.1999, pag. 2.
(2) GU L 294 del 16.11.1999, pag. 13.
(3) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1.
(4) GU C 266 del 21.9.1999, pag. 5.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
Le tue annotazioni
Proeli:reg:1999:2589:oj#art-2