Art. 1

Art. 1

In vigore dal 7 dic 1999
I contingenti annuali per i prodotti originari della Repubblica estone e della Repubblica lituana che figurano rispettivamente negli allegati I e II del presente regolamento sono aperti per il periodo che va dal 1o gennaio 2000 al 31 dicembre 2000, alle condizioni indicate in tali allegati.
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