Art. 1
In vigore dal 6 dic 1999
Gli Stati membri produttori versano, per il 1999, un importo di 6,55 EUR/100 chilogrammi a complemento degli anticipi sull'aiuto compensativo previsto all'articolo 12 del regolamento (CEE) n. 404/93, per i quantitativi commercializzati nella Comunità dal 1o gennaio al 31 ottobre 1999.
Il complemento degli anticipi è pagato per i quantitativi commercializzati per i quali sono stati chiesti anticipi dell'aiuto compensativo a titolo del 1999.
La domanda di pagamento del complemento degli anticipi è accompagnata dalla prova della costituzione di una cauzione di 3,27 EUR/100 chilogrammi.
Il pagamento è effettuato entro il termine di due mesi dall'entrata in vigore del presente regolamento.
Storico versioni
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