Art. 1

Art. 1

In vigore dal 3 dic 1999
Si ritiene che le catture di salmone nelle acque della divisione CIEM IIIb, c, d (zona CE), eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia abbiano esaurito il contingente assegnato a tale Stato membro per il 1999. La pesca del salmone nelle acque della divisione CIEM IIIb, c, d (zona CE), eseguite da navi battenti bandiera della Svezia o registrate in Svezia è proibita, come pure la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di tali navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.
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