Art. 5

Art. 5

In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica tre mesi dopo la sua entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, addì 2 dicembre 1999. Per il Consiglio Il Presidente E. TUOMIOJA (1) Regolamento n. 4 che definisce i progetti di investimento che devono essere comunicati alla Commissione in base all'articolo 41 del trattato che istituisce la Comunità europea dell'energia atomica (GU 17 del 6.10.1958, pag. 417/58). ALLEGATO TABELLA >SPAZIO PER TABELLA>
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