Art. 2
In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1.
(2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80.
(3) GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18.
Storico versioni
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