Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso è applicabile a decorrere dal primo giorno del mese successivo a quello dell'entrata in vigore. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 1. (2) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (3) GU L 135 dell'8.5.1998, pag. 18.
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