Art. 4

Art. 4

In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 388 del 31.12.1992, pag. 1. (2) GU L 350 del 31.12.1994, pag. 15. (3) GU L 346 del 22.12.1998, pag. 5. (4) GU L 197 del 6.8.1993, pag. 8. ALLEGATO Ripartizione tra le organizzazioni di produttori dei quantitativi di tonno che possono beneficiare dell'indennità compensativa per il periodo che va dal 1o gennaio al 31 marzo 1999, conformemente all'articolo 18, paragrafo 4, del regolamento (CEE) n. 3759/92, sulla base delle percentuali d'indennità >SPAZIO PER TABELLA> >SPAZIO PER TABELLA>
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