Art. 2

Art. 2

In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999. Per la Commissione Frederik BOLKESTEIN Membro della Commissione (1) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8. (2) GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1. (3) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1. (4) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83. (5) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 2. (6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1. (7) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1. ALLEGATO "ALLEGATO >PIC FILE= "L_1999308IT.001903.EPS"> >PIC FILE= "L_1999308IT.002001.EPS"> >PIC FILE= "L_1999308IT.002101.EPS"> >PIC FILE= "L_1999308IT.002201.EPS">"
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