Art. 2
In vigore dal 2 dic 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla sua pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Esso si applica a decorrere dal 1o luglio 1999.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 2 dicembre 1999.
Per la Commissione
Frederik BOLKESTEIN
Membro della Commissione
(1) GU L 341 del 30.12.1994, pag. 8.
(2) GU L 27 del 2.2.1999, pag. 1.
(3) GU L 11 del 14.1.1994, pag. 1.
(4) GU L 349 del 31.12.1994, pag. 83.
(5) GU L 133 del 17.6.1995, pag. 2.
(6) GU L 302 del 19.10.1992, pag. 1.
(7) GU L 119 del 7.5.1999, pag. 1.
ALLEGATO
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Storico versioni
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