Art. 1 · Il regolamento (CE) n. 1367/95 è così modificato:

Art. 1

Il regolamento (CE) n. 1367/95 è così modificato:

In vigore dal 2 dic 1999
1) Il titolo è sostituito dal seguente: "Regolamento (CE) n. 1367/95 della Commissione, del 16 giugno 1995, recante disposizioni d'applicazione del regolamento (CE) n. 3295/94 del Consiglio che fissa misure riguardanti l'introduzione nella Comunità, l'esportazione e la riesportazione dalla Comunità di merci che violano taluni diritti di proprietà intellettuale." 2) All', i termini "Ai sensi dell', paragrafo 2, lettera c), del regolamento (CE) n. 3295/94" sono sostituiti dai termini "A norma dell', paragrafo 2, lettera b), del regolamento (CE) n. 3295/94". 3) L' è sostituito dal seguente: " La prova da cui risulta che il richiedente è titolare di uno dei diritti di proprietà intellettuale di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, da inoltrare in occasione della presentazione della domanda d'intervento in conformità dell'articolo 3, paragrafo 2, primo comma, secondo trattino, del medesimo, è la seguente: a) quando sia il titolare stesso del diritto a presentare la richiesta: - per quanto riguarda i diritti che formano oggetto di una registrazione o, eventualmente, di un deposito, una prova della registrazione da parte dell'ufficio interessato o del deposito; - per quanto riguarda il diritto d'autore, i diritti connessi o il diritto relativo ai disegni e modelli non registrati, o non depositati, qualsiasi tipo di prova che documenti la sua qualità di autore o di titolare originario; b) quando la domanda sia presentata da ogni altra persona autorizzata a utilizzare uno dei diritti di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, oltre alle prove previste alla lettera a) del presente articolo, il titolo in forza del quale la persona è autorizzata a utilizzare il diritto in questione; c) quando la richiesta sia presentata da un rappresentante del titolare del diritto o di ogni altra persona autorizzata a usare uno dei diritti di cui all', paragrafo 2, lettera a), del regolamento di base, oltre alle prove previste alle lettere a) e b) del presente articolo, una prova del suo potere d'agire." 4) È inserito il seguente articolo 2 bis: "Articolo 2 bis 1. Il formulario sul quale sono redatte la domanda di intervento, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, secondo comma, del regolamento di base e la decisione che accoglie detta domanda, di cui all'articolo 3, paragrafo 5, del medesimo, deve essere conforme al modello di cui all'allegato del presente regolamento. I fogli supplementari utilizzati a norma del paragrafo 8, secondo comma, sono considerati parte integrante del formulario. Il formulario è utilizzato conformemente a quanto disposto dal regolamento di base e dal presente regolamento. 2. a) Si deve utilizzare una carta collata bianca per scritture, non contenente pasta meccanica, del peso minimo di 55 g/m2. b) Il formato del formulario è di 210 mm × 297 mm; è ammessa una tolleranza massima di 5 mm in meno e di 8 mm in più nel senso della lunghezza. 3. Salvo il disposto dell'articolo 3, paragrafo 1, terzo comma, del regolamento di base, spetta agli Stati membri stampare o fare stampare il formulario, che deve riportare una dicitura che indichi il nome e l'indirizzo del tipografo o un segno che ne consenta l'identificazione. 4. I formulari sono stampati e compilati in una delle lingue ufficiali della Comunità designata dalle autorità competenti dello Stato membro nel quale dovrà essere presentata la domanda d'intervento. 5. Tranne nei casi in cui il formulario è messo a disposizione del richiedente, in formato numerico, su uno o più siti pubblici direttamente accessibili mediante un sistema informatico, il formulario di domanda d'intervento è fornito, su richiesta, dal servizio collegato all'autorità doganale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base. 6. I formulari devono essere compilati con procedimento meccanico o a mano, in modo leggibile; in quest'ultimo caso, devono essere compilati con inchiostro e in stampatello. Indipendentemente dal procedimento utilizzato, i formulari non devono contenere né cancellature, né sovrascritte, né altre alterazioni. Se il formulario è compilato mediante procedura informatica, esso può successivamente essere riprodotto con strumenti di stampa privati. 7. Il formulario è composto di due copie: - la copia recante il numero 1 è destinata allo Stato membro nel quale la domanda è presentata; - la copia recante il numero 2 è destinata al titolare del marchio comunitario. 8. Il richiedente riempie le caselle 1-9 del formulario, appone la propria firma su ciascuna delle due copie del formulario ed allega i documenti giustificativi e le altre informazioni utili di cui all'articolo 3, paragrafo 2, del regolamento di base. Se lo spazio disponibile alla casella 4 del formulario non è sufficiente, il richiedente può fornire, su carta libera, dati complementari che consentano l'identificazione delle merci. In tal caso, il numero di fogli supplementari utilizzati deve essere indicato nell'apposito spazio della casella 4 del formulario. 9. Il formulario debitamente compilato e firmato è presentato al servizio collegato all'autorità doganale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, insieme ad un numero di estratti dello stesso formulario corrispondente al numero di Stati membri indicato alla casella 8 del medesimo nonché ai documenti giustificativi e alle informazioni di cui al paragrafo 8. 10. Quando il servizio collegato all'autorità doganale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, adotta una decisione che accoglie la domanda d'intervento, esso indica il termine finale di validità della decisione stessa e appone firma e timbro. L'esemplare destinato al titolare del marchio comunitario è quindi restituita al richiedente insieme con gli estratti convalidati. Quando la domanda d'intervento è respinta dal servizio collegato all'autorità doganale, di cui all'articolo 3, paragrafo 1, del regolamento di base, questi indica, oltre al motivo del rifiuto, anche i dati dell'autorità presso cui è possibile presentare un ricorso e appone timbro e firma. La copia destinata al titolare del marchio comunitario è poi resa all'interessato. In ogni caso, la copia del formulario destinata allo Stato membro in cui è presentata la domanda è conservata negli archivi dello stesso per un periodo di almeno due anni dalla data del rilascio. 11. Solo nel caso in cui, conformemente all'articolo 5, paragrafo 2, secondo comma, seconda frase, del regolamento di base, l'estratto di una decisione che accoglie la domanda è inviato allo Stato membro destinatario (o agli Stati membri destinatari), lo Stato membro che riceve tale estratto deve completarne senza indugio la parte 'avviso di ricevimento' con l'indicazione della data del ricevimento e rimandare una fotocopia dell'estratto all'autorità competente indicata nella casella 3". 5) All'articolo 5 è aggiunto il seguente paragrafo: "5. La Commissione pubblica l'elenco dei servizi collegati all'autorità doganale di cui all'articolo 3, paragrafo 8, del regolamento di base, nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee, serie C." 6) È aggiunto l'allegato di cui all'allegato del presente regolamento.
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