Art. 2

Art. 2

In vigore dal 22 nov 1999
Il contributo finanziario per il contingente supplementare di spratto di cui all'articolo 4 dell'accordo sulle relazioni nel settore della pesca tra la Comunità europea e la Repubblica lituana è fissato a 62500 EUR, da versare su un conto designato dalla Lituania.
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