Art. 5

Art. 5

In vigore dal 19 nov 1999
Nella domanda di pagamento presentata all'autorità competente, il richiedente indica ogni anno gli elementi identificativi della parcella o delle parcelle su cui devono essere coltivate le materie prime. Per ogni parcella ritirata dalla produzione e per ogni materia prima ivi coltivata sono comunicati i dati seguenti: a) specie della materia prima e relative varietà, b) resa prevista di ogni singola specie e varietà. Qualora la stessa specie o varietà venga coltivata nella medesima azienda anche su terreni non messi a riposo, essa viene indicata unitamente alla resa prevista, alle relative parcelle nonché all'ubicazione ed agli elementi identificativi delle stesse. Sezione 2 Modificazione o risoluzione del contratto - Obbligazioni del richiedente
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