Art. 4

Art. 4

In vigore dal 19 nov 1999
1. Unitamente alla domanda di pagamento, il richiedente presenta all'autorità competente un contratto da lui concluso con il collettore o il primo trasformatore. 2. Il richiedente provvede affinché il contratto contenga i seguenti elementi: a) nome e indirizzo dei contraenti; b) durata; c) le specie di ciascuna materia prima e la relativa superficie; d) per ogni specie, la quantità prevista di materia prima e le relative condizioni di fornitura; detta quantità è pari almeno alla resa prevista ritenuta rappresentativa dall'autorità competente per la materia prima in questione; la resa prevista si basa in particolare sulla resa media eventualmente fissata per la regione di cui trattasi; e) l'impegno a rispettare gli obblighi di cui all', paragrafo 3; f) le principali utilizzazioni finali previste per la materia prima interessata, ciascuna delle quali deve essere conforme alle disposizioni dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 3. 3. Il richiedente provvede affinché il contratto venga concluso entro una data che consenta al collettore o al primo trasformatore di presentare una copia del contratto all'autorità competente rispettando i termini stabiliti all', paragrafo 1. 4. Se il contratto riguarda semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 o 1201 00 90, oltre ai dati richiesti a norma del paragrafo 2 il richiedente provvede affinché il contratto specifichi la quantità prevedibile di sottoprodotti da destinare a scopi diversi dal consumo umano o animale. 5. Gli Stati membri hanno facoltà di prescrivere, per motivi di controllo, che ogni richiedente possa concludere un solo contratto di fornitura per ciascuna materia prima.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2461:oj#art-4