Art. 3

Art. 3

In vigore dal 19 nov 1999
1. Le materie prime di cui all'allegato I (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni messi a riposo solo se la loro principale utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui alallegato III. Il valore economico dei prodotti non alimentari ottenuti dalla trasformazione di queste materie prime deve risultare superiore secondo il metodo comparativo di cui all', paragrafo 3 - al valore di tutti gli altri prodotti destinati al consumo umano o animale, ottenuti durante la stessa trasformazione. 2. Ogni materia prima coltivata su terreni messi a riposo deve formare oggetto di un contratto a norma dell'. 3. Il richiedente è tenuto a consegnare tutta la materia prima raccolta. Il collettore o il primo trasformatore è tenuto a prendere in consegna tutta la materia prima fornita dal richiedente, nonché a garantire l'impiego nella Comunità di un quantitativo equivalente di tale materia prima nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III. II collettore o il primo trasformatore che impieghi la materia prima effettivamente raccolta nella fabbricazione di un prodotto intermedio o di un sottoprodotto può utilizzare un quantitativo equivalente di tale prodotto intermedio o sottoprodotto nella fabbricazione di uno o più prodotti finiti di cui all'allegato III. Se il collettore o il primo trasformatore si avvale della facoltà di cui al primo o al secondo comma ne informa l'autorità competente presso cui ha costituito la cauzione. Qualora il quantitativo equivalente venga utilizzato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata raccolta la materia prima, le autorità competenti degli Stati membri interessati si informano reciprocamente sull'operazione. 4. In deroga ai paragrafi 2 e 3, gli Stati membri possono autorizzare un richiedente a trasformare in biogas di cui al codice NC 2711 29 00, pressio la propria azienda, tutta la materia prima raccolta su determinate superfici messe a riposo, alle seguenti condizioni: a) che il richiedente si obblighi, mediante una dichiarazione che sostituisce il contratto di cui all', a trasformare direttamente la materia prima oggetto di detta dichiarazione; b) che lo Stato membro in questione predisponga adeguate misure di controllo che garantiscano la trasformazione della materia prima in biogas di cui al codice NC 2711 29 00. Le misure di cui al primo comma e le successive modificazioni sono comunicate alla Commissione entro il 30 novembre precedente l'anno durante il quale ha luogo la raccolta cui dette misure si applicano. Gli articoli da 4 a 21 si applicano in quanto compatibili.
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