Art. 29

Art. 29

In vigore dal 19 nov 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Esso si applica ai contratti e alle domande di pagamento presentate a titolo della campagna 2000/2001 e delle campagne successive. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 19 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 1. (2) GU L 181 dell'1.7.1992, pag. 12. (3) GU L 215 del 7.8.1997, pag. 3. (4) GU L 355 del 5.12.1992, pag. 1. (5) GU L 127 del 21.5.1999, pag. 4. (6) GU L 205 del 3.8.1985, pag. 5. (7) GU L 240 del 10.9.1999, pag. 11. (8) GU L 391 del 31.12.1992, pag. 36. (9) GU L 212 del 30.7.1998, pag. 23. (10) GU L 147 del 18.6.1993, pag. 25. (11) GU L 253 dell'11.10.1993, pag. 1. (12) GU L 197 del 29.7.1999, pag. 25. (13) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 80. (14) GU L 160 del 26.6.1999, pag. 103. (15) GU L 280 del 30.10.1999, pag. 43. ALLEGATO I MATERIE PRIME DI CUI AL TITOLO II >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO II MATERIE PRIME DI CUI AL CAPO III >SPAZIO PER TABELLA> ALLEGATO III Prodotti finiti la cui fabbricazione è autorizzata a partire dalle materie prime di cui all'allegato I e all'allegato II: - tutti i prodotti della nomenclatura combinata di cui ai capitoli da 25 a 99; - tutti i prodotti che rientrano nel capitolo 15 della nomenclatura combinata destinati ad usi diversi dal consumo umano o animale; - i prodotti di cui al codice NC 2207 20 00, impiegati direttamente nei carburanti o trasformati per successivo impiego nei carburanti; - il materiale da imballaggio di cui ai codici NC ex 1904 10 ed ex 1905 90 90, purché sia stata fornita la prova che i prodotti sono stati utilizzati per scopi non alimentari conformemente al disposto dell', paragrafo 4, del presente regolamento; - il bianco di funghi (micelio) di cui al codice NC 0602 91 10; - la gommalacca, le gomme, le resine, le gommoresine e i balsami, naturali, di cui al codice NC 1301; - i succhi e gli estratti di oppio ci cui al codice NC 1302 11 00; - i succhi e gli estratti di piretro o di radici delle piante da rotenone di cui al codice NC 1302 14 00; - le altre mucillagini e gli altri ispessenti di cui al codice NC 1302 39 00; - tutti i prodotti agricoli di cui all'allegato I ed i loro derivati ottenuti con un processo di trasformazione intermedio che servono come combustibili nelle centrali elettriche per la produzione di energia; - tutti i prodotti di cui all'allegato II ed i loro derivati destinati ad usi energetici; - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1722/93 della Commissione(1), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 87/1999(2), sempreché non siano ottenuti da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da cereali o patate coltivati su terreni ritirati dalla produzione; - tutti i prodotti di cui al regolamento (CEE) n. 1010/86 del Consiglio(3), modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1148/98 della Commissione(4), sempreché non siano ottenuti a barbabietola da zuccchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione e non contengano prodotti ricavati da barbabietola da zucchero coltivata su terreni ritirati dalla produzione. (1) GU L 159 dell'1.7.1993, pag. 112. (2) GU L 9 del 5.1.1999, pag. 8. (3) GU L 94 del 9.4.1986, pag. 9. (4) GU L 159 del 3.6.1998, pag. 38.
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