Art. 27
In vigore dal 19 nov 1999
1. Gli Stati membri designano le autorità competenti cui si riferisce il presente regolamento.
2. Gli Stati membri possono adottare qualsiasi provvedimento complementare necessario ai fini dell'applicazione del presente regolamento, informando in proposito la Commissione.
Sezione 3
Disposizioni finali
Storico versioni
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