Art. 23

Art. 23

In vigore dal 19 nov 1999
1. Per aver diritto al pagamento, il richiedente che intende utilizzare i terreni ritirati dalla produzione per coltivarvi materie prime s'impegna per iscritto presso l'autorità competente dello Stato membro dal quale dipende, al momento in cui presenta la domanda di pagamento, a provvedere affinché le materie prime stesse vengano destinate, in caso di utilizzazione o vendita, agli usi previsti dall'allegato III. 2. Il richiedente indica ogni anno alla sua autorità competente, nelle domande di pagamento, le parcelle messe a riposo conformemente al disposto del presente capo, le colture ivi praticate, la durata del ciclo colturale e la frequenza prevista del raccolto. CAPO IV Disposizioni generali Sezione 1 Esclusione dal regime e divieto di cumulo
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