Art. 22
In vigore dal 19 nov 1999
Le materie prime indicate all'allegato II (in prosieguo: "le materie prime") possono essere coltivate su terreni ritirati dalla produzione soltanto se la loro utilizzazione finale consiste nella fabbricazione di uno dei prodotti di cui all'allegato III.
Esse non sono oggetto di un contratto.
Storico versioni
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