Art. 21
In vigore dal 19 nov 1999
1. L'autorità competente del collettore e quelle degli Stati membri in cui avvengono le trasformazioni eseguono controlli, segnatamente controlli materiali ed esami dei documenti commerciali, onde accertare, riguardo al collettore, la corrispondenza tra gli acquisti di materie prime e le consegne effettuate, e, riguardo al trasformatore, la corrispondenza tra le consegne di materie prime, i prodotti finiti, i prodotti connessi e i sottoprodotti ottenuti.
La competente autorità effettua i controlli valendosi, in particolare, di coefficienti tecnici di trasformazione delle materie prime interessate.
Ove previsti dalla normativa comunitaria, si applicano i coefficienti tecnici di trasformazione relativi all'esportazione. In assenza di questi si applicano altri coefficienti previsti dalla normativa comunitaria. In tutti gli altri casi, i controlli si basano sui coefficienti generalmente riconosciuti dall'industria di trasformazione interessata.
I controlli mirano inoltre ad accertare la corretta utilizzazione finale della materia prima nonché dei prodotti connessi e dei sottoprodotti, e l'osservanza dell', paragrafo 1 e dell', paragrafo 3.
Essi vertono almeno sul 10 % delle transazioni commerciali e trasformazioni effettuate nello Stato membro e vengono determinati dall'autorità competente in base ad un'analisi dei rischi e alla rappresentatività dei contratti presentati.
2. Le autorità competenti intensificano i controlli di cui al paragrafo 1 e ne informano immediatamente la Commissione nei casi seguenti:
a) irregolarità riguardanti almeno il 3 % delle operazioni di controllo di cui al paragrafo 1,
b) divergenze rispetto ai risultati precedentemente ottenuti dal trasformatore,
c) operazioni di trasformazione nelle quali:
i) le quantità o i valori dei prodotti finiti, dei sottoprodotti o dei prodotti connessi sono sproporzionati rispetto ai coefficienti di cui al paragrafo 1, secondo e terzo comma, oppure
ii) si ha un divario rispetto ai criteri di valorizzazione economica dei prodotti di cui all', paragrafo 1, e all', paragrafo 3.
CAPO III
Materie prime che non sono oggetto di un contratto
Storico versioni
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