Art. 2 · Ai fini del presente regolamento si intende per:

Art. 2

Ai fini del presente regolamento si intende per:

In vigore dal 19 nov 1999
a) "richiedente", la persona che chiede il pagamento; b) "collettore", il firmatario del contratto di cui all' del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III; c) "primo trasformatore", colui che usa le materie prime per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III. CAPO II Materie prime oggetto di un contratto Sezione 1 Utilizzazione delle materie prime - Contratto e domanda di pagamento
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2461:oj#art-2