Art. 2
Ai fini del presente regolamento si intende per:
In vigore dal 19 nov 1999
a) "richiedente", la persona che chiede il pagamento;
b) "collettore", il firmatario del contratto di cui all' del presente regolamento, che acquista per proprio conto materie prime di cui all'allegato I destinate agli usi di cui all'allegato III;
c) "primo trasformatore", colui che usa le materie prime per la loro prima trasformazione, al fine di ottenere uno o più prodotti di cui all'allegato III.
CAPO II
Materie prime oggetto di un contratto
Sezione 1
Utilizzazione delle materie prime - Contratto e domanda di pagamento
Storico versioni
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