Art. 18
In vigore dal 19 nov 1999
1. Qualora la consegna della materia prima al primo trasformatore non venga effettuata, in tutto o in parte, da un collettore stabilito in uno Stato membro diverso da quello del primo trasformatore, il collettore compila l'esemplare di controllo T5 inserendo alla rubrica "Altri" della casella 104 i dati seguenti:
a) la quantità da lui direttamente consegnata al primo trasformatore;
b) il nome e l'indirizzo del primo trasformatore;
c) il nome e l'indirizzo degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna, anche se stabiliti nello Stato membro in cui avviene la prima trasformazione;
d) la quantità consegnata da ciascuno degli altri soggetti che intervengono nel circuito di consegna.
2. I soggetti che intervengono nel circuito di consegna di cui al paragrafo 1, lettera c) e che non sono stabiliti nello Stato membro del primo trasformatore compilano l'esemplare di controllo T5 specificando nella casella 104, rubrica "Altri", il nome e l'indirizzo del collettore, nonché le informazioni richieste al paragrafo 1, lettere a) e b).
Storico versioni
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