Art. 16

Art. 16

In vigore dal 19 nov 1999
1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti. 2. Il fatto che i quantitativi di materia prima siano trasformati principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'obbligazione principale a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85. La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente. 3. I seguenti obblighi del collettore o del trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85: a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell', paragrafo 3; b) l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell', paragrafo 1; c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell', paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma; d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell', paragrafo 1. Sezione 8 Documenti di vendita, cessione o consegna in altro Stato membro, o esportazione
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