Art. 16
In vigore dal 19 nov 1999
1. L'autorità competente dello Stato membro in cui avviene la trasformazione adotta le misure necessarie per garantire che i trasformatori stabiliti nel suo territorio diano ogni garanzia relativamente all'adempimento degli impegni assunti.
2. Il fatto che i quantitativi di materia prima siano trasformati principalmente nei prodotti finiti menzionati nel contratto costituisce un'obbligazione principale a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85.
La trasformazione in uno o più dei prodotti finiti indicati nell'allegato III dev'essere effettuata entro il 31 luglio del secondo anno successivo alla raccolta della materia prima da parte del richiedente.
3. I seguenti obblighi del collettore o del trasformatore costituiscono obbligazioni subordinate a norma dell' del regolamento (CEE) n. 2220/85:
a) l'obbligo di prendere in consegna tutta la materia prima consegnata dal richiedente a norma dell', paragrafo 3;
b) l'obbligo di depositare una copia del contratto a norma dell', paragrafo 1;
c) l'obbligo di trasmettere le comunicazioni a norma dell', paragrafo 4, primo, secondo e terzo comma;
d) l'obbligo di costituire la cauzione a norma dell', paragrafo 1.
Sezione 8
Documenti di vendita, cessione o consegna in altro Stato membro, o esportazione
Storico versioni
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