Art. 14

Art. 14

In vigore dal 19 nov 1999
1. Salvo il disposto dell', l'autorità competente di cui al paragrafo 1 di detto articolo comunica alla Commissione quanto prima, e comunque entro il 31 maggio dell'anno in cui la materia prima deve essere raccolta, la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano o animale, quale risulta dai contratti di cui all', se tali contratti riguardano i semi di ravizzone, colza, girasole e soia di cui ai codici NC ex 1205 00 90, 1206 00 91, 1206 00 99 e 1201 00 90. L'autorità competente calcola la detta quantità applicando le seguenti equivalenze: a) 100 kg di semi di ravizzone o colza di cui al codice NC 1205 00 90 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; b) 100 kg di semi di girasole di cui al codice NC 1206 00 91 oppure al codice NC 1206 00 99 equivalgono a 56 kg di sottoprodotti; c) 100 kg di semi di soia di cui al codice NC 1201 00 90 equivalgono a 78 kg di sottoprodotti. La quantità prevista di sottoprodotti di cui all', paragrafo 4, viene detratta dalla quantità prevista di tutti i sottoprodotti calcolata conformemente al secondo comma. 2. In base ai dati di cui al paragrafo 1 la Commissione calcola la quantità totale prevista di sottoprodotti destinati al consumo umano e animale, espressa in equivalente farina di soia. Sezione 7 Cauzione
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