Art. 10
In vigore dal 19 nov 1999
1. Il richiedente dichiara all'autorità competente la quantità totale di materia prima raccolta, suddivisa per specie, e conferma il quantitativo fornito e il consegnatario.
2. Per le materie prime di cui all', il quantitativo effettivamente consegnato dal richiedente al collettore o al primo trasformatore deve corrispondere almeno alla resa individuale rappresentativa, oppure alla resa locale rappresentativa per le parcelle interessate, secondo quanto stabilito dagli Stati membri in applicazione di detto articolo.
Tuttavia, in circostanze debitamente documentate, gli Stati membri possono ammettere in via eccezionale che il quantitativo consegnato sia inferiore fino del 10 % a tale resa.
Inoltre, qualora abbia consentito la modificazione o la risoluzione del contratto in applicazione dell', l'autorità competente può ridurre, nella misura ritenuta giustificata, il quantitativo che il richiedente è tenuto a fornire a norma del primo comma del presente paragrafo.
Storico versioni
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