Art. 1

Art. 1

In vigore dal 19 nov 1999
1. I terreni ritirati dalla produzione nell'ambito del regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi, previsto dal regolamento (CE) n. 1251/1999, possono essere utilizzati, a nonna dell', paragrafo 3, del medesimo, per le materie prime indicate agli allegati I e II del presente regolamento e destinate agli usi di cui all'allegato III. Esse possono beneficiare del pagamento per superficie di cui all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999 (in prosieguo: "il pagamento"), secondo le modalità definite dal presente regolamento. I terreni messi a riposo utilizzati per coltivare le materie prime di cui all'allegato I o all'allegato II sono soggetti alle disposizioni del regolamento (CE) n. 2316/1999 della Commissione(15) che istituisce un regime di sostegno a favore dei coltivatori di taluni seminativi. Tuttavia la coltivazione di queste materie prime è considerata compatibile con tali disposizioni. Inoltre, in deroga all', paragrafo 2, del suddetto regolamento le superfici interessate non debbono restare a riposo a decorrere dal 15 gennaio, purché siano rispettate le prescrizioni del presente regolamento. 2. Nessun pagamento è dovuto per terreni messi a riposo su cui sono coltivati barbabietole da zucchero, topinambur o radici di cicoria. Tutte le disposizioni del capo II si applicano tuttavia alle barbabietole da zucchero, ai topinambur o alle radici di cicoria coltivati su terreni messi a riposo, come lo sarebbero se fosse dovuto il pagamento.
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