Art. 2

Art. 2

In vigore dal 18 nov 1999
Il presente regolamento entra in vigore il settimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 18 novembre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 261 del 20.10.1993, pag. 1. (2) GU L 358 del 31.12.1998, pag. 5. (3) GU L 202 del 30.7.1997, pag. 18. (4) GU L 105 del 22.4.1999, pag. 20.
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