Art. 1

Art. 1

In vigore dal 17 nov 1999
Le condizioni di autorizzazione degli additivi appartenenti al gruppo "Agenti leganti, antiagglomeranti e coagulanti" di cui all'allegato del presente regolamento sono sostituite, conformemente alle disposizioni della direttiva 70/524/CEE, dalle condizioni figuranti nello stesso allegato. Anteriormente al 1o marzo 2000 la Commissione riesamina le disposizioni del presente regolamento alla luce delle indagini che saranno state effettuate e dei risultati del programma di sorveglianza.
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