Art. 1

Art. 1

In vigore dal 29 ott 1999
In deroga all'articolo 3, paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1370/95, i certificati in esso menzionati, per i quali sia stata presentata domanda nel corso della settimana dal 25 al 31 ottobre 1999, sono rilasciati il venerdì 5 novembre 1999, sempreché la Commissione non abbia nel frattempo adottato alcuna delle misure specifiche di cui all'articolo 3, paragrafo 4, del suddetto regolamento.
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