Art. 2

Art. 2

In vigore dal 29 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il giorno della pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 29 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 208 del 24.7.1992, pag. 1. (2) GU L 156 del 13.6.1997, pag. 10. (3) GU L 148 del 21.6.1996, pag. 1. (4) GU L 130 del 26.5.1999, pag. 18.
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