Art. 2

Art. 2

In vigore dal 27 ott 1999
1. Per l'applicazione dell'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), e dell'articolo 5 del regolamento (CE) n. 2125/95, le domande di titoli presentate in data 13 e 14 dicembre 1999 sono considerate come presentate in data 3 e 4 gennaio 2000. 2. Ai fini del calcolo dei quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1, lettere a) e b), del regolamento (CE) n. 2125/95, importati e/o esportati nel corso del 1999, viene preso in considerazione il periodo che va dal 1o gennaio al 10 dicembre 1999. 3. Per l'anno 1999, la media delle importazioni di cui all'articolo 5, paragrafo 1, del regolamento (CE) n. 2125/95 è stabilita aggiungendo alle importazioni realizzate i quantitativi oggetto di titoli non utilizzati.
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