Art. 2
In vigore dal 26 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee.
Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.
Fatto a Bruxelles, il 26 ottobre 1999.
Per la Commissione
Franz FISCHLER
Membro della Commissione
(1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49.
(2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8.
(3) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15.
(4) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 24.
Storico versioni
Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.
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