Art. 2

Art. 2

In vigore dal 25 ott 1999
Il presente regolamento entra in vigore il terzo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta ufficiale delle Comunità europee. Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri. Fatto a Bruxelles, il 25 ottobre 1999. Per la Commissione Franz FISCHLER Membro della Commissione (1) GU L 297 del 21.11.1996, pag. 49. (2) GU L 108 del 27.4.1999, pag. 8. (3) GU L 169 del 27.6.1997, pag. 15. (4) GU L 131 del 27.5.1999, pag. 24.
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