Art. 9
In vigore dal 22 ott 1999
1. Qualora il piano di regionalizzazione preveda, a norma dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, rese diverse per le superfici irrigate e quelle non irrigate, gli Stati membri definiscono le norme in base alle quali una superficie può considerarsi irrigata nel corso di una campagna. Nell'ambito di tali norme essi determinano:
a) l'elenco dei seminativi per i quali può essere versato il pagamento per superficie calcolato sulla base delle rese su superfici irrigate;
b) il materiale d'irrigazione di cui deve disporre il coltivatore, commisurato alle superfici da irrigare e tale da consentire l'alimentazione idrica necessaria per il normale sviluppo della pianta durante l'intero ciclo vegetativo;
c) il periodo di irrigazione da prendere in considerazione.
2. Le disposizioni del paragrafo 1 non si applicano quando l'irrigazione costituisce una caratteristica storica inerente alle parcelle, che permette di distinguerle e classificarle, come nelle regioni di produzione "Regadío" in Spagna.
SEZIONE 2
Superamento delle superfici
Storico versioni
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