Art. 7

Art. 7

In vigore dal 22 ott 1999
1. Agli effetti dell', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, per foraggi insilati si intendono le colture di una superficie seminata principalmente a graminacee erbacee, raccolte allo stato umido, almeno una volta all'anno, per essere conservate in ambiente chiuso mediante fermentazione anaerobica del prodotto. 2. Le disposizioni del presente regolamento si applicano alle erbe insilate ad eccezione della condizione di fioritura di cui all', paragrafo 1, lettera c). 3. Possono beneficiare di pagamenti per superficie per le erbe insilate i produttori degli Stati membri che prevedono una superficie specifica per dette erbe, di cui all'allegato VI. CAPO II Superfici di base e rese di riferimento SEZIONE 1 Disposizioni generali
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