Art. 4

Art. 4

In vigore dal 22 ott 1999
1. Gli Stati membri attuano una politica di qualità per i semi di colza e di ravizzone, ammettendo a fruire dei pagamenti per superficie soltanto superfici coltivate con sementi certificate della varietà doppio zero (00) di queste sementi, notificate e iscritte in quanto tali nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole di cui alla direttiva 70/457/CEE, prima di qualsiasi pagamento. Per varietà doppio zero s'intendono le varietà in grado di produrre sementi che, con un'umidità del 9 %, presentano un tenore massimo di glucosinolati pari a 25 μmoli/g, determinato secondo la norma EN ISO 9167-1: 1995, e un tenore di acido erucico non superiore al 2 % del contenuto totale di acidi grassi, determinato secondo la norma EN ISO 5508: 1995. 2. In deroga al paragrafo 1, gli Stati membri possono ammettere a beneficiare dei pagamenti per superficie per superfici coltivate a colza o ravizzone una o più delle seguenti categorie di sementi: a) le sementi certificate delle associazioni varietali "00" le cui componenti sono state notificate e iscritte, eventualmente con la menzione "00", nel catalogo comune delle varietà delle specie di piante agricole; b) le sementi del raccolto ottenuto in una stessa azienda dalla semina di sementi certificate di una delle varietà "00" che, in base ai risultati dell'analisi di un campione rappresentativo prelevato da un agente accreditato dalla competente autorità nazionale, presentano un tenore massimo di glucosinolati non superiore a 18,0 μmoli/g di sementi con un'umidità del 9 %; c) le sementi che sono state registrate, prima della semina, a fini di ispezione e di controllo per l'ulteriore produzione di un prodotto i cui semi sono destinati ad essere utilizzati come sementi di selezione, sementi pre-base, sementi di base o sementi certificate, usate per la semina oppure per la ricerca o la sperimentazione, al fine di determinare se una data varietà possa essere inclusa nel catalogo nazionale delle varietà di uno Stato membro e, in seguito, nel catalogo comune, come varietà "00"; d) le sementi certificate delle varietà "Bienvenu" e "Jet Neuf" per le quali, prima della semina, sia stato concluso un contratto di coltura tra il produttore e un acquirente, espressamente riconosciuto a tal fine dall'autorità competente dello Stato membro, per l'ottenimento di semi destinati alla produzione di olio per usi alimentari specifici; e) sementi di varietà aventi tenore di acido erucico superiore al 40 % del tenore totale di acidi grassi e per le quali, prima della semina, sia stato concluso con un primo acquirente riconosciuto un contratto di coltura per la coltivazione di un prodotto i cui semi siano destinati ad un uso non alimentare specifico o ad essere utilizzati come sementi ai fini della coltivazione del prodotto di cui trattasi. 3. Se uno Stato membro decide di considerare ammissibili le sementi di cui al paragrafo 2, lettera b), adotta opportuno misure per accertare, prima della semina, che le sementi in questione possiedano i requisiti richiesti. La determinazione del tenore di glucosinolati viene effettuata con il metodo EN ISO 9167-1: 1995(x) o con il metodo EN ISO 9167-2: 1997. Il metodo EN ISO 9167-1: 1995 è l'unico valido nella composizione di controversie relative al tenore di glucosinolati. 4. Per la campagna di commercializzazione 2000/01, le superfici coltivate con sementi certificate di varietà e associazioni varietali elencate nell'allegato II del regolamento (CE) n. 658/96 sono anch'esse ammissibili ai pagamenti per superficie. 5. Ai fini dell', paragrafo 9, del regolamento (CE) n. 1251/1999, le varietà di semi di girasole da tavola sono indicate nell'allegato II.
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