Art. 24

Art. 24

In vigore dal 22 ott 1999
In deroga all', paragrafo 2, del regolamento (CE) n. 1251/1999, gli Stati membri possono differire il termine ultimo per la semina delle colture indicate nell'allegato X non oltre il 15 giugno per determinate zone che devono essere stabilite dagli Stati membri interessati, situate nelle regioni elencate nello stesso allegato. Qualora la proroga della data di semina riguardi tutti i seminativi, gli Stati membri possono inoltre differire la data di presentazione delle domande relative ai pagamenti per superficie, per i produttori delle zone interessate, non oltre il 15 giugno o entro il termine ultimo per la semina, se quest'ultimo è anteriore.
Storico versioni

Questo articolo non ha mai subito modificazioni dalla sua pubblicazione.

Le tue annotazioni

Pro

eli:reg:1999:2316:oj#art-24