Art. 22

Art. 22

In vigore dal 22 ott 1999
Per quanto riguarda il Portogallo, conformemente all', paragrafo 4, del regolamento (CE) n. 1251/1999, il pagamento per superficie relativo al ritiro obbligatorio dalla produzione è maggiorato degli importi indicati nell'allegato IX. Per il finanziamento di tale maggiorazione si applica l' del regolamento (CEE) n. 3653/90.
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