Art. 19

Art. 19

In vigore dal 22 ott 1999
1. Le superfici ritirate dalla produzione a norma del presente capo devono avere un'area non frazionata di almeno 0,3 ha ed una larghezza di almeno 20 m. Gli Stati membri possono prendere in considerazione quanto segue: a) superfici inferiori se corrispondenti a parcelle intere provviste di confini stabili quali muri, siepi e corsi d'acqua; b) parcelle intere di larghezza inferiore a 20 m nelle regioni in cui tali parcelle corrispondono ad una forma di frazionamento tradizionale; c) parcelle di larghezza inferiore a 10 m situate lungo corsi d'acqua e laghi perenni, purché siano soggette a modalità di controllo specifiche volte a verificare, in particolare, il rispetto dell'ambiente. 2. Le superfici ritirate dalla produzione devono restare a riposo per un periodo che inizi non oltre il 15 gennaio e si concluda non prima del 31 agosto. Gli Stati membri stabiliscono, tuttavia, le condizioni alle quali i produttori possono essere autorizzati ad effettuare, a partire dal 15 luglio, la semina per un raccolto dell'anno successivo, nonché le condizioni per l'autorizzazione al pascolo, a partire dal 15 luglio, negli Stati membri in cui la transumanza è una pratica tradizionale. 3. Le superfici ritirate dalla produzione non possono essere utilizzate per produzioni agricole non contemplate dall', paragrafo 3, del regolamento (CE) n. 1251/1999, né essere destinate ad un uso lucrativo che sarebbe incompatibile con la coltivazione di seminativi. 4. Gli Stati membri applicano le misure adeguate alla particolare situazione delle superfici ritirate dalla produzione, in modo da garantire la manutenzione delle stesse e la tutela dell'ambiente. Tali misure possono anche riguardare una copertura vegetale; in tal caso, esse prevedono che tale copertura vegetale non possa essere destinata alla produzione di sementi e che in nessun caso possa essere utilizzata per fini agricoli prima del 31 agosto né dar luogo, sino al 15 gennaio successivo, ad una produzione vegetale destinata ad essere commercializzata. 5. Le disposizioni dei paragrafi 3 e 4 non si applicano alle superfici messe a riposo o imboschite in applicazione degli del regolamento (CE) n. 1257/1999 e contabilizzate a titolo del ritiro obbligatorio, nella misura in cui risultino incompatibili con le esigenze ambientali o di imboschimento previste dai capi suddetti.
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